Perché la sentenza conta
Il mancato accesso alla professione nel Paese di formazione esclude qualunque esame di un diploma estero? Nella sentenza 2C_77/2025 del 26 febbraio 2026, il Tribunale federale ha confermato che tale circostanza ostacolava il riconoscimento ai sensi della direttiva europea applicabile. Ha però richiesto una verifica autonoma dell'equivalenza su un'altra base legale. Diritto all'esame e diritto al riconoscimento sono questioni diverse.
I fatti
Una cittadina svizzera residente nel Paese aveva ottenuto in Germania un bachelor e un master in terapia osteopatica. Nel 2023 aveva chiesto alla Croce Rossa Svizzera l'equivalenza con il master svizzero SUP in osteopatia. Dopo la non entrata nel merito e il diniego del Tribunale amministrativo federale, restava da chiarire se fosse necessaria un'ulteriore valutazione.
Perché la direttiva non bastava
In Germania l'attività osteopatica richiede un'autorizzazione Heilpraktiker, di cui la richiedente era priva. Non risultavano quindi soddisfatte le condizioni dell'art. 13, par. 1, della direttiva 2005/36/CE applicabile in Svizzera (consid. 6.2–6.6). Neppure l'art. 4f sull'accesso parziale era invocabile, poiché introdotto dalla direttiva 2013/55/UE e non recepito nel regime svizzero (consid. 6.5).
Il diverso esame richiesto
Il Tribunale ha chiarito che le norme antidiscriminatorie dell'Accordo sulla libera circolazione e il principio di proporzionalità possono richiedere un confronto sussidiario delle qualifiche; la Svizzera dispone però di un ampio margine di valutazione (consid. 7.1). L'omissione di tale esame aveva violato l'art. 10 cpv. 1 lett. a LPSan (consid. 7.2). La causa è stata rinviata al Tribunale amministrativo federale.
La portata esatta
Il diploma non è stato riconosciuto direttamente. La decisione non garantisce il riconoscimento di ogni titolo estero: mostra piuttosto che il fallimento della via europea può lasciare aperta una verifica distinta, a seconda della professione e della legge applicabile.