La risposta in breve
Tirocini clinici più brevi non giustificano automaticamente misure compensative. L’autorità deve valutare se l’attività professionale lecita e la successiva formazione clinica compensino differenze sostanziali. Nella sentenza B-2612/2024 del 20 aprile 2026 il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso, annullato la decisione della Croce Rossa Svizzera (CRS) e rinviato la causa. Non ha riconosciuto direttamente il diploma.
I fatti
La ricorrente aveva conseguito un titolo in chinesiterapia in Romania nel 2022. Nell’aprile 2024 la CRS aveva imposto un tirocinio di adattamento di sei mesi oppure una prova attitudinale. La formazione iniziale comprendeva 22 crediti ECTS, pari a 660 ore di pratica clinica, contro oltre 1.400 ore del percorso svizzero di riferimento. Il tribunale ha riconosciuto una differenza sostanziale.
Normativa applicabile
Si tratta di riconoscimento professionale, non di equivalenza accademica. Si applicano la legge federale sulle professioni sanitarie, l’Accordo Svizzera–UE sulla libera circolazione con l’allegato III e la direttiva 2005/36/CE nella versione recepita dalla Svizzera. L’articolo 14 richiede un esame individuale e proporzionato delle differenze essenziali e dell’esperienza professionale pertinente. Le successive modifiche UE non si applicano automaticamente in Svizzera.
Le lacune della valutazione
La CRS aveva escluso 31 crediti ECTS su 180, compresi moduli sportivi e linguistici. Gli insegnamenti sportivi potevano essere pertinenti per la fisioterapia e non andavano esclusi senza motivazione. Occorreva inoltre valutare l’attività clinica e gli studi svolti successivamente.
Esperienza e formazione successiva
Il fascicolo documentava 340 ore di lavoro lecito come fisioterapista in Romania e 810 ore di tirocinio clinico durante un master successivo. Il totale di 1.150 ore superava il divario iniziale di 740 ore. Non si tratta però di una semplice equivalenza numerica: contano attività e competenze effettive. I tirocini studenteschi supervisionati non costituiscono automaticamente esperienza professionale autonoma.
Esempio pratico
Chi abbia trattato legalmente pazienti dopo il diploma e completato un master clinico dovrebbe documentare date, ore, mansioni, responsabilità, abilitazione all’esercizio e competenze acquisite. Un’attestazione di impiego generica potrebbe non bastare.
L'esito effettivo
Il tribunale ha accolto il ricorso, annullato la decisione della CRS e disposto un nuovo esame motivato, eventualmente con certificati dei datori di lavoro più dettagliati. Non ha concesso il riconoscimento né escluso future misure compensative. L’autorizzazione cantonale all’esercizio resta distinta.
Documenti da preparare
Si consiglia di iniziare con il PreCheck della CRS e raccogliere diploma, transcript, programmi dettagliati, attestazioni dei tirocini, formazione successiva e certificati di lavoro con attività, ore e legittimazione professionale. In presenza di misure compensative verificare differenze residue e termini di ricorso.
Fonti primarie
Tribunale amministrativo federale B-2612/2024 (20 aprile 2026, spedita il 23 aprile 2026); legge sulle professioni sanitarie; direttiva 2005/36/CE; informazioni CRS.