Riconoscimento professionale · Analisi giuridica

Differenze sostanziali e misure compensative

Differenze sostanziali e misure compensative: art. 14 della direttiva 2005/36/CE, esperienza professionale e principio di proporzionalità.

Un esempio reale: le ore di formazione scientifica

Nel caso relativo a un diploma olandese in fisioterapia, la formazione svizzera comprendeva, secondo gli atti citati dai giudici, una mediana di 475–570 ore (19 ECTS) di metodologia scientifica e pratica basata sulle prove. L’autorità aveva riconosciuto inizialmente circa 60 ore di corsi pertinenti. Il richiedente aveva indicato 320 ore, ma non tutte erano dedicate alle stesse competenze. Le lacune furono considerate dimostrate e il ricorso respinto. TAF B-4821/2023, consid. 5.

Che cosa hanno deciso davvero i giudici

Nella sentenza B-4821/2023 dell'8 marzo 2024, il Tribunale amministrativo federale ha esaminato un diploma olandese in fisioterapia. Ha ricordato che l'autorità deve dimostrare le differenze sostanziali (consid. 3.7), mentre il richiedente deve collaborare. Nel caso concreto le lacune nei metodi scientifici sono risultate sufficientemente provate malgrado l'esperienza dichiarata e il ricorso è stato respinto. Le decisioni 2C_493/2017 e DTF 140 II 185, richiamate dalla sentenza, riguardavano originariamente il riconoscimento accademico ai sensi della Convenzione di Lisbona, non misure compensative professionali in quanto tali.

Cosa rende sostanziale una differenza?

L'art. 14, par. 1, della direttiva 2005/36/CE, nella versione applicabile in Svizzera, non giustifica una misura compensativa per qualunque divergenza tra programmi di studio. L'art. 14, par. 4, nella formulazione originaria riguarda materie essenziali all'esercizio della professione, rispetto alle quali sussistono differenze importanti di durata o contenuto.

Non basta confrontare i nomi degli insegnamenti. Occorre individuare le competenze realmente necessarie, considerando la professione di riferimento e le norme settoriali applicabili.

Quale rilievo ha l'esperienza professionale?

L'art. 14, par. 5, impone di verificare, prima di prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, se le conoscenze acquisite con l'esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo compensino, totalmente o parzialmente, le differenze sostanziali. Altre qualifiche comprovate possono essere pertinenti in funzione del regime applicabile.

Fra i precedenti svizzeri menzionati nell'analisi originale figurano TAF B-4821/2023, consid. 3.7, TF 2C_493/2017, consid. 5.3 e DTF 140 II 185, consid. 4.2. La rilevanza di ciascuna decisione deve essere verificata rispetto al caso concreto.

Prova attitudinale o tirocinio di adattamento?

Una misura compensativa richiede una base legale e deve essere proporzionata alle lacune essenziali effettivamente rilevate. Il diritto di scegliere tra prova e tirocinio conosce eccezioni a seconda della professione e del regime di riconoscimento.

La tutela della salute e di altri interessi pubblici può giustificare una valutazione rigorosa, ma non elimina la necessità di motivare l'ambito e la durata della misura.

Verificare una decisione sfavorevole

Occorre controllare quali competenze siano considerate mancanti, quali prove lo dimostrino, se siano state valutate esperienza e formazione ulteriore, se la misura si limiti alle differenze pertinenti e se il provvedimento esponga motivi e rimedi giuridici.

A seconda della fase procedurale possono essere utili ulteriori documenti, una richiesta motivata di riesame o un ricorso. I termini vanno verificati nel caso concreto.

Questioni da verificare

  • Quali competenze essenziali mancano secondo l'autorità?
  • Su quali prove si fonda tale conclusione?
  • Sono state considerate esperienza e qualifiche ulteriori?
  • La prova attitudinale è limitata alle lacune pertinenti?
  • La durata del tirocinio è proporzionata?
  • Motivazione, diritto di essere sentiti e ricorso sono garantiti?

Quale testo si applica in Svizzera?

In Svizzera non si può applicare automaticamente la versione UE della direttiva 2005/36/CE modificata dalla direttiva 2013/55/UE. Secondo la SEFRI, le modifiche non sono state generalmente recepite nell'ALC; occorre verificare la versione incorporata e la normativa professionale pertinente.

Fonti primarie: Direttiva / Directiva 2005/36/CE, art. 14; SEFRI.

Misure compensative · Riconoscimento negato

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