Un titolo differente non comporta necessariamente il diniego
Il fatto che una qualifica estera non coincida integralmente con il titolo svizzero di riferimento non giustifica di per sé ogni decisione negativa. Occorre stabilire il regime applicabile, il requisito specifico ritenuto mancante e gli elementi probatori sui quali si fonda l’autorità.
A seconda della normativa possono essere rilevanti esperienza professionale, formazione complementare e misure compensative. Non esiste, tuttavia, un diritto generale al riconoscimento automatico; per alcune professioni valgono discipline speciali.
Quando una decisione può essere contestata?
È opportuno valutare un ricorso se l’autorità applica norme o professioni di riferimento errate, non esamina documenti pertinenti oppure non individua chiaramente le competenze essenziali ritenute assenti.
Se sono applicabili gli artt. 13 e 14 della direttiva 2005/36/CE nella versione recepita in Svizzera, la presenza di differenze sostanziali può richiedere l’esame di misure compensative prima di un diniego. Vanno verificate le eccezioni e la disciplina settoriale.
- Requisito giuridico asseritamente mancante non precisato;
- diplomi, programmi o esperienza non valutati adeguatamente;
- raffronto meramente formale dei curricula;
- differenze sostanziali non documentate;
- soluzione meno restrittiva prevista dalla legge non esaminata;
- motivazione insufficiente per esercitare il controllo giurisdizionale.
Valutazione individuale delle competenze
Quando i principi europei di comparazione delle qualifiche sono applicabili, diplomi, attestati ed esperienza pertinente devono essere confrontati con le conoscenze richieste nello Stato ospitante. La Corte di giustizia, causa C-238/98, Hocsman, punti 35–40, illustra tale principio nel suo ambito di applicazione.
Non si tratta necessariamente di pretendere programmi identici, ma di verificare le competenze effettivamente dimostrate e le differenze giuridicamente rilevanti. L’applicabilità al caso svizzero va valutata separatamente.
Verifiche e termini di ricorso
Esaminate il dispositivo, la motivazione, la data di notificazione e l’indicazione dei rimedi giuridici. Verificate autorità competente, professione di riferimento, prove valutate, esperienza ed eventuali misure compensative.
L’accesso parziale di cui all’art. 4f, introdotto dalla direttiva 2013/55/UE, non è stato automaticamente recepito dalla Svizzera. Non si può quindi presumere un diritto generale all’accesso parziale in virtù dell’ALC. Una richiesta informale non sospende da sola i termini.
- Identificare l’esatto provvedimento impugnabile;
- conservare la prova della notificazione;
- accertare autorità di ricorso e termine;
- collegare ogni censura ai fatti e alle norme;
- valutare se richiedere un nuovo esame da parte dell’autorità.